1. Il secondo comma dell'articolo 151 del codice civile è abrogato.
2. Il primo comma dell'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge che non abbia adeguati redditi propri il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento».