Art. 43.
(Abrogazione dell'addebito della responsabilità).

      1. Il secondo comma dell'articolo 151 del codice civile è abrogato.
      2. Il primo comma dell'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge che non abbia adeguati redditi propri il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento».

 

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